Il prodotto fitosanitario come agente chimico
Nella disciplina della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, titolo sugli agenti chimici) anche un prodotto fitosanitario non classificato pericoloso è un agente chimico pericoloso, perché può essere pericoloso durante l'impiego. Il datore di lavoro agricolo deve quindi valutare il rischio chimico per tutti i prodotti che usa.
La valutazione del rischio chimico
Le misure preventive e protettive più idonee per l'impiego dei prodotti fitosanitari sono quelle conseguenti alla valutazione del rischio chimico della propria azienda. Non esiste una ricetta valida per tutti: dipende da prodotti, quantità, macchine, tempi di esposizione.
Quando il rischio chimico è rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori, vanno adottate obbligatoriamente:
- tutte le misure specifiche di prevenzione e protezione;
- le disposizioni in caso di incidenti;
- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione e informazione dei lavoratori.
Le disposizioni in caso di incidente o di emergenza comprendono le misure antincendio e di primo soccorso e le procedure da osservare in situazioni pericolose.
Il principio di sostituzione
È obbligatorio sostituire un prodotto pericoloso con uno meno pericoloso per la salute dei lavoratori? Sì, nel caso di un prodotto di pari efficacia fitosanitaria. È il primo gradino della prevenzione: eliminare o ridurre il pericolo alla fonte, prima ancora di ricorrere ai DPI.
La sorveglianza sanitaria
- Le visite mediche sono obbligatorie per i lavoratori esposti a un rischio rilevante per la salute.
- Le effettua il medico competente nominato dal datore di lavoro.
- Il datore di lavoro che non fa eseguire le visite obbligatorie è sanzionato, qualora il lavoratore sia esposto a rischio rilevante.